In virtù dell'autorità conferitami come Presidente dalla Costituzione e dalle leggi degli Stati Uniti d'America, si ordina:
Sezione 1. Scopo e politica. Alcuni distretti scolastici e università continuano a obbligare i bambini e i giovani adulti a vaccinarsi con il vaccino COVID-19 ponendolo come condizione per la loro istruzione, e altri potrebbero reintrodurre tali requisiti. I genitori e i giovani adulti dovrebbero ricevere informazioni accurate sui rischi remoti di malattie gravi associati al vaccino COVID-19 per bambini e giovani adulti, nonché su come tali rischi possono essere mitigati attraverso varie misure, e dovrebbero essere messi in grado di prendere le proprie decisioni di conseguenza. Alla luce del rischio incredibilmente basso di malattie gravi causate dal COVID-19 nei bambini e nei giovani adulti, la minaccia di impedire loro di essere istruiti è un'inaccettabile interferenza con la libertà personale. Tali norme usurpano l'autorità dei genitori e gravano sugli studenti di molte fedi.
La politica della mia amministrazione prevede che i fondi federali discrezionali non vengano utilizzati per sostenere o sovvenzionare, direttamente o indirettamente, un'agenzia educativa, un'agenzia educativa statale, un'agenzia educativa locale, una scuola elementare, una scuola secondaria o un istituto di istruzione superiore che richieda agli studenti di essere vaccinati contro la COVID-19 per poter partecipare a qualsiasi programma di istruzione personale.
Paragrafo 2. Definizione. Ai fini della presente ordinanza:
(a) Il termine "agenzia di servizi educativi" ha il significato attribuito a tale termine nel 20 U.S.C. 1401(5).
(b) Il termine "scuola elementare" ha il significato di cui al 34 C.F.R. 77.1(c).
(c) Il termine "istituto di istruzione superiore" ha il significato attribuito a tale termine nel 20 U.S.C. 1001(a).
(d) Il termine "agenzia educativa locale" ha il significato di cui al 34 C.F.R. 77.1(c).
(e) Il termine "scuola superiore" ha il significato di cui al 34 C.F.R. 77.1(c).
(f) Il termine "agenzia educativa statale" ha il significato di cui al 34 C.F.R. 77.1(c).
Sec. 3. Cessazione della coercizione nell'ambito del mandato di vaccinazione COVID-19. (a) Il Segretario all'Istruzione deve fornire quanto prima indicazioni alle scuole elementari, alle agenzie educative locali, alle agenzie educative statali, alle scuole secondarie e agli istituti di istruzione superiore in merito agli obblighi legali di tali entità in relazione all'autorità dei genitori, alla libertà religiosa, alla sistemazione delle disabilità e all'uguale protezione ai sensi della legge per quanto riguarda gli ordini scolastici coercitivi COVID-19. (b) Il Segretario all'Istruzione deve fornire indicazioni alle scuole elementari, alle agenzie educative locali, alle agenzie educative statali, alle scuole secondarie e agli istituti di istruzione superiore in merito agli obblighi legali di tali enti in relazione agli ordini scolastici coercitivi COVID-19.
(b) Entro 90 giorni dalla data di emissione del presente decreto, il Segretario all'Istruzione, in consultazione con il Segretario alla Sanità e ai Servizi Umani, presenterà al Presidente, tramite l'Assistente del Presidente per la Politica Interna, un piano per porre fine al mandato scolastico obbligatorio COVID-19 che sia coerente con la legge applicabile e che includa proposte legislative, se del caso. Il piano deve anche includere:
(i) un elenco delle sovvenzioni e dei contratti federali discrezionali assegnati alle scuole elementari, alle agenzie educative locali, alle agenzie educative statali, alle scuole secondarie e agli istituti di istruzione superiore che non sono conformi alle linee guida emanate ai sensi della sottosezione (a) della presente sezione; e
(ii) l'azione di ciascun dipartimento o agenzia esecutiva, nella misura massima compatibile con la legge applicabile, per prevenire e porre fine all'erogazione di fondi federali alle scuole elementari, alle agenzie educative locali, alle agenzie educative statali, alle scuole secondarie e agli istituti di istruzione superiore che non sono conformi alle linee guida emanate ai sensi della sottosezione (a) della presente sezione.
Paragrafo 4. Disposizioni generali. a) Nessuna disposizione della presente ordinanza può essere interpretata in modo da pregiudicare o influenzare in altro modo:
(i) l'autorità conferita per legge al dipartimento o all'agenzia esecutiva o al suo capo; o (ii) l'autorità conferita per legge al dipartimento o all'agenzia esecutiva o al suo capo; o
(ii) le funzioni del direttore dell'Ufficio di gestione e bilancio relative a proposte di bilancio, amministrative o legislative.
(b) Il presente decreto è attuato in conformità alla legge applicabile e in base alla disponibilità di stanziamenti di bilancio.
(c) Il presente decreto non intende creare e non crea alcun diritto o beneficio, sostanziale o procedurale, che possa essere fatto valere per legge o in via equitativa da qualsiasi parte nei confronti degli Stati Uniti, dei suoi dipartimenti, agenzie o enti, dei suoi funzionari, dipendenti o agenti o di qualsiasi altra persona.
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